martedì 17 aprile 2012

La rubrica dello sfogo - parte 1

A tutte colro che accettano incarichi nelle paritarie, senza stipendio, per il solo punteggio...ricordate che chiunque lavori senza retribuzione non è un lavoratore: è uno schiavo! Prima o poi finiremo a prendere il punteggio lavando cessi di dirigenti che non sanno neanche parlare in italiano!!! i vostri sacrifici per specializzarvi valgono molto + di qualche puntucolo elemosinato ad un padrone...in bocca al lupo a tutte!!!!
 
Marina.

venerdì 13 aprile 2012

QUESTIONARIO VALORE LEGALE DELLA LAUREA! FATELO!

sono poche semplici domande e credo che per molti di noi sia importante rispondere a questo questionario...è una piccola opportunità per noi giovani di poter esprimere un' opinione sull'argomento "valore legale del titolo di studio"...prima di una decisione definitiva da parte del Governo.
perdiamo giornate intere dietro a cose futili...beh,mezz'oretta la possiamo sicuramente perdere per rispondere a queste semplici domande. la registrazione è facile e immediata, il questionario rimane anonimo. Fatelo e fatemi sapere! (INFO GRAZIE ALLA MIA CARA AMICA FILOMENA).

CLICCATE QUI : http://www.istruzione.it/web/ministero/consultazione-pubblica POI CLICCA IN BASSO A DESTRA SU ACCEDI AL QUESTIONARIO.

F A T E L O!!!

corsi di sostegno notizia della Gazzetta Ufficiale N. 78 del 2 Aprile 2012

Decreta:

Art. 1
Specializzazione per il sostegno didattico
agli alunni con disabilita'


1. In attesa della definizione di specifiche classi di concorso e
della correlata istituzione di apposite lauree magistrali, le
attivita' di sostegno didattico di cui all'art. 13, commi 3, 5 e 6
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono svolte da insegnanti muniti
della relativa specializzazione conseguita nelle universita',
attraverso corsi attivati secondo i criteri stabiliti dal presente
decreto.

Art. 2
Corsi di specializzazione per le attivita' di sostegno


1. Il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove
di accesso, gli insegnamenti e le attivita' laboratoriali e di
tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti
organizzativi dei corsi di specializzazione per le attivita' di
sostegno sono definiti negli allegati A, B e C, che costituiscono
parte integrante del presente decreto.
2. I corsi sono a numero programmato. La programmazione e' definita
annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ai sensi dell'art. 5 del decreto del medesimo Ministro 10
settembre 2010, n. 249, sulla base della programmazione regionale
degli organici del personale docente della scuola e del fabbisogno
specifico di personale specializzato per il sostegno didattico degli
alunni con disabilita'.

Art. 3
Attivazione dei corsi

1. I corsi sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo in
conformita' ai criteri stabiliti dal presente decreto. La loro
attivazione, da parte delle universita', anche in convenzione tra
loro, e' subordinata a specifica autorizzazione del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. In attesa della formulazione, da parte dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario (ANVUR), ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, di specifiche proposte al riguardo,
l'attivazione dei corsi e' autorizzata in presenza dei seguenti
requisiti:
a. proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati al
presente decreto;
b. direzione del corso affidata a un professore universitario di
I o II fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03, il quale
abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi dell'integrazione
scolastica degli alunni con disabilita';
c. laboratori affidati a docenti in possesso della
specializzazione per le attivita' di sostegno con almeno cinque anni
di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di
scuola per il quale e' attivato il laboratorio, ovvero con provate e
documentate esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli
alunni con disabilita';
d. utilizzo in qualita' di tutor di docenti in possesso della
specializzazione per le attivita' di sostegno con almeno cinque anni
di servizio su posto di sostegno;
e. convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art. 12 del
decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle
attivita' di tirocinio comprensive del relativo progetto.
3. Entro dodici mesi dalla propria effettiva operativita' acquisita
con la completa costituzione dei propri organi, l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
(ANVUR), sulla base dell'esperienza derivante dallo svolgimento dei
corsi autorizzati ai sensi del comma 2 del presente articolo propone
al Ministro i requisiti necessari per l'istituzione e l'attivazione
dei corsi di cui all'art. 1 e i criteri e le metodologie per la
valutazione dei medesimi, da adottare con successivo decreto
ministeriale.

Art. 4
Bando per la procedura di accesso

1. Per l'accesso ai corsi di cui all'art. 1, ciascuna ateneo emana,
una volta completate le procedure per l'attivazione dei corsi, in
base alla programmazione definita con decreto del Ministro ai sensi
dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, il
relativo bando che prevede:
a. il numero dei posti disponibili per ciascun percorso;
b. disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi
del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle
commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi
della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;
c. le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento
dell'identita' dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso
dello svolgimento della prova ed infine le modalita' in ordine
all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto
previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli
atenei;
d. i programmi su cui vertono le prove di accesso di cui all'art.
6, sulla base di quanto disposto dall'allegato C al presente decreto;
e. le modalita' di svolgimento della procedura sulla base di
quanto previsto dal presente decreto;
f. le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e
il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti
complessivi.

Art. 5
Destinatari

1. I corsi sono riservati a docenti in possesso dell'abilitazione

all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende
conseguire la specializzazione per le attivita' di sostegno
e che
risultano inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso, di cui all'art. 6, comma 9.